Convivenza di fatto
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Servizio attivo
Convivenze di fatto - Legge 76/2016
A chi è rivolto
Persone dello stesso sesso che di sesso diverso, maggiorenni, di cittadinanza sia italiana che straniera, residenti in Italia (pertanto sono esclusi i cittadini italiani residenti all'estero anche se iscritti all'AIRE):
unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (i cittadini stranieri devono dimostrare l'assenza di tali vincoli); coabitanti ed aventi dimora abituale (residenza) nello stesso comune.
unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (i cittadini stranieri devono dimostrare l'assenza di tali vincoli); coabitanti ed aventi dimora abituale (residenza) nello stesso comune.
La dichiarazione non può essere effettuata:
da coloro che facciano già parte di un'unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione;
dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili sull'atto di matrimonio.
da coloro che facciano già parte di un'unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione;
dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili sull'atto di matrimonio.
Descrizione
Con la Legge 20 maggio 2016 n. 76 il Legislatore introduce nell’ordinamento giuridico i nuovi istituti della “unione civile” e della “convivenza di fatto”.
I commi dal n. 36 al n. 65 dell’art. 1 della Legge 76/2016 contengono la disciplina della c.d. “convivenza di fatto” che può riguardare due persone, di qualunque sesso, purché siano maggiorenni, coabitanti, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile.
I commi dal n. 36 al n. 65 dell’art. 1 della Legge 76/2016 contengono la disciplina della c.d. “convivenza di fatto” che può riguardare due persone, di qualunque sesso, purché siano maggiorenni, coabitanti, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile.
Come fare
Iscrizione e registrazione delle convivenze di fatto
Il modello di dichiarazione di convivenza di fatto può essere spedito, o presentato agli sportelli dell'ufficio servizi demografici,
L'ufficio servizi demografici procede alla registrazione dei dichiaranti come conviventi di fatto, entro 2 giorni dalla ricezione della dichiarazione, aggiornando le loro schede anagrafiche. successivamente effettua, ai sensi della vigente normativa anagrafica, gli accertamenti dei requisiti di legge con particolare riguardo alla stabile convivenza e coabitazione. l’esito degli accertamenti viene comunicato ai dichiaranti.
Registrazione del contratto di convivenza
I conviventi di fatto che abbiano registrato in anagrafe il loro stato di stabile convivenza possono stipulare, di fronte ad un notaio o ad un avvocato, il contratto di convivenza per disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune. Ai fini della opponibilità ai terzi il contratto deve essere trasmesso in copia all'ufficio servizi demografici, a cura del professionista che lo ha ricevuto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione, entro i successivi dieci giorni dalla stipulazione. l'ufficio servizi demografici provvede a registrare, nella scheda individuale e nella scheda di famiglia dei conviventi, la data ed il luogo della stipula e la data e gli estremi della comunicazione da parte del professionista. assicura, inoltre, la conservazione della copia trasmessa agli atti dell’ufficio. Le medesime operazioni di cui sopra vengono effettuate anche nel caso in cui il professionista comunichi l’avvenuta risoluzione del contratto di convivenza.
L'ufficio servizi demografici procede alla registrazione dei dichiaranti come conviventi di fatto, entro 2 giorni dalla ricezione della dichiarazione, aggiornando le loro schede anagrafiche. successivamente effettua, ai sensi della vigente normativa anagrafica, gli accertamenti dei requisiti di legge con particolare riguardo alla stabile convivenza e coabitazione. l’esito degli accertamenti viene comunicato ai dichiaranti.
Registrazione del contratto di convivenza
I conviventi di fatto che abbiano registrato in anagrafe il loro stato di stabile convivenza possono stipulare, di fronte ad un notaio o ad un avvocato, il contratto di convivenza per disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune. Ai fini della opponibilità ai terzi il contratto deve essere trasmesso in copia all'ufficio servizi demografici, a cura del professionista che lo ha ricevuto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione, entro i successivi dieci giorni dalla stipulazione. l'ufficio servizi demografici provvede a registrare, nella scheda individuale e nella scheda di famiglia dei conviventi, la data ed il luogo della stipula e la data e gli estremi della comunicazione da parte del professionista. assicura, inoltre, la conservazione della copia trasmessa agli atti dell’ufficio. Le medesime operazioni di cui sopra vengono effettuate anche nel caso in cui il professionista comunichi l’avvenuta risoluzione del contratto di convivenza.
Cosa serve
l modulo di costituzione deve essere sottoscritto da entrambi i componenti.
- Nel caso si presenti agli sportelli un solo componente della convivenza di fatto, lo stesso deve essere in possesso della fotocopia del documento d'identità dell'assente
- I richiedenti di nazionalità straniera, il cui stato civile non risulti definito nel sistema anagrafico della popolazione residente, dovranno consegnare la dichiarazione e un'attestazione consolare rilasciata dalle Autorità competenti del paese di origine, che ne certifichi lo stato libero.
L'attestazione per essere accettata dovrà essere legalizzata in Prefettura. Sono esenti dall'obbligo di legalizzazione gli Stati aderenti alla Convenzione di Londra del 7 giugno 1968.
- Nel caso si presenti agli sportelli un solo componente della convivenza di fatto, lo stesso deve essere in possesso della fotocopia del documento d'identità dell'assente
- I richiedenti di nazionalità straniera, il cui stato civile non risulti definito nel sistema anagrafico della popolazione residente, dovranno consegnare la dichiarazione e un'attestazione consolare rilasciata dalle Autorità competenti del paese di origine, che ne certifichi lo stato libero.
L'attestazione per essere accettata dovrà essere legalizzata in Prefettura. Sono esenti dall'obbligo di legalizzazione gli Stati aderenti alla Convenzione di Londra del 7 giugno 1968.
Cosa si ottiene
La costituzione/cancellazione di una convivenza di fatto.
Nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte interessata il Comune provvederà a inviare all'altro componente la relativa comunicazione.
Nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte interessata il Comune provvederà a inviare all'altro componente la relativa comunicazione.
Tempi e scadenze
- 2 giorni lavorativi per la registrazione delle dichiarazioni nei registri anagrafici;
- 45 giorni per la verifica dei requisiti, salvo esito negativo degli accertamenti.
- 45 giorni per la verifica dei requisiti, salvo esito negativo degli accertamenti.
Costi
Gratuito.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Demografici, elettorale e leva
Ulteriori informazioni
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
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Ultimo aggiornamento pagina: 13/05/2024 10:05:54
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