Matrimonio Civile
É il matrimonio contratto in Comune davanti all'Ufficiale dello Stato Civile.
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Servizio attivo
A chi è rivolto
Il servizio è risolto alle coppie che intendono sposarsi con cerimonia civile
Descrizione
Deve essere preceduto dalle pubblicazioni di matrimonio e deve essere celebrato dopo il 3° giorno ed entro 180 giorni dalla data di pubblicazione.
Il rito civile verrà celebrato, dal Sindaco o dall’Ufficiale di Stato Civile delegato il giorno concordato, alla presenza di due testimoni.
Nel caso di cittadini stranieri che non conoscono la lingua italiana, è necessaria la presenza di un interprete.
Come fare
Il matrimonio va celebrato nel Comune al quale è stata fatta la richiesta di pubblicazione.
Se, per qualsiasi ragione, ci si volesse sposare in un Comune diverso, occorrerà presentare all'Ufficiale dello Stato Civile una domanda, in bollo, sottoscritta dagli sposi, nella quale dovranno essere specificati i motivi della scelta e il Comune dove si intende celebrare il matrimonio.
La cerimonia è officiata dall'Ufficiale dello Stato Civile alla presenza dei nubendi e di due testimoni maggiorenni.
All'atto del matrimonio gli sposi possono dichiarare all'Ufficiale di Stato Civile la loro volontà di scegliere il regime della separazione dei beni. Se nulla dichiarano, s'intende automaticamente eletto il regime della comunione dei beni.
REGIME PATRIMONIALE Il regime patrimoniale che, per legge regola i rapporti patrimoniali tra i coniugi è quello della comunione dei beni. Comunione legale è il regime patrimoniale dei beni, introdotto dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, che si applica automaticamente se i coniugi non optano per un regime diverso. La comunione dei beni comporta che i beni acquistati dai coniugi insieme o individualmente entrino a far parte di un unico patrimonio comune indipendentemente dall’apporto reale di ognuno. L’amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi. Il compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi(art. 180 del c.c.). Sono esclusi dalla comunione i beni acquistati precedentemente al matrimonio, i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, i beni di uso strettamente personale e i loro accessori, i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione, i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa, i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o con il loro scambio purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto (art.179 del c.c.). Tale elencazione ha valore esemplificativo e non esaustivo. La separazione dei beni comporta che ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio e ne mantiene il godimento e l’amministrazione esclusiva. Gli sposi che intendono regolare i loro rapporti patrimoniali con la separazione dei beni, devono comunicarlo all’Ufficiale di Stato civile al momento della richiesta di pubblicazione nel e comunque prima della celebrazione .
La cerimonia è officiata dall'Ufficiale dello Stato Civile alla presenza dei nubendi e di due testimoni maggiorenni.
All'atto del matrimonio gli sposi possono dichiarare all'Ufficiale di Stato Civile la loro volontà di scegliere il regime della separazione dei beni. Se nulla dichiarano, s'intende automaticamente eletto il regime della comunione dei beni.
REGIME PATRIMONIALE Il regime patrimoniale che, per legge regola i rapporti patrimoniali tra i coniugi è quello della comunione dei beni. Comunione legale è il regime patrimoniale dei beni, introdotto dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, che si applica automaticamente se i coniugi non optano per un regime diverso. La comunione dei beni comporta che i beni acquistati dai coniugi insieme o individualmente entrino a far parte di un unico patrimonio comune indipendentemente dall’apporto reale di ognuno. L’amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi. Il compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi(art. 180 del c.c.). Sono esclusi dalla comunione i beni acquistati precedentemente al matrimonio, i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, i beni di uso strettamente personale e i loro accessori, i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione, i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa, i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o con il loro scambio purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto (art.179 del c.c.). Tale elencazione ha valore esemplificativo e non esaustivo. La separazione dei beni comporta che ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio e ne mantiene il godimento e l’amministrazione esclusiva. Gli sposi che intendono regolare i loro rapporti patrimoniali con la separazione dei beni, devono comunicarlo all’Ufficiale di Stato civile al momento della richiesta di pubblicazione nel e comunque prima della celebrazione .
Nel caso uno o entrambi gli sposi siano di cittadinanza non italiana, è possibile richiedere l'applicazione della legge dello Stato di appartenenza per quanto attiene il regime patrimoniale che regola i rapporti tra i coniugi.
N.B. PER QUALSIASI CAMBIAMENTO DEL REGIME PATRIMONIALE , DOPO IL MATRIMONIO , OCCORRE RIVOLGERSI AD UN NOTAIO PER LA STIPULAZIONE DI UN’APPOSITA CONVENZIONE. LA CONVENZIONE VERRÀ POI TRASMESSA DAL NOTAIO ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE DEL COMUNE DI CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO, AI FINI DELL’ANNOTAZIONE SULL’ATTO DI MATRIMONIO.
Cosa serve
Chi può richiederlo
1) i cittadini maggiorenni che sono di stato libero, vale a dire non sono legati da un precedente matrimonio civile oppure da un precedente matrimonio religioso trascritto nei registri dello stato civile.
2) i cittadini minorenni che hanno compiuto 16 anni.
In questo caso, è necessaria l'autorizzazione del Tribunale Civile;
3) i cittadini già coniugati che hanno ottenuto l'annullamento del precedente matrimonio civile o la cessazione degli effetti civile del precedente matrimonio religioso.
Oltre allo stato libero, è necessario che le persone che intendono contrarre matrimonio non siano legate da vincoli di parentela, di affinità, di adozione e di affiliazione nei gradi stabiliti dal Codice Civile.
La data e l'orario del matrimonio devono essere concordati per la prenotazione della cerimonia.
Documenti da presentare:
1) i cittadini maggiorenni che sono di stato libero, vale a dire non sono legati da un precedente matrimonio civile oppure da un precedente matrimonio religioso trascritto nei registri dello stato civile.
2) i cittadini minorenni che hanno compiuto 16 anni.
In questo caso, è necessaria l'autorizzazione del Tribunale Civile;
3) i cittadini già coniugati che hanno ottenuto l'annullamento del precedente matrimonio civile o la cessazione degli effetti civile del precedente matrimonio religioso.
Oltre allo stato libero, è necessario che le persone che intendono contrarre matrimonio non siano legate da vincoli di parentela, di affinità, di adozione e di affiliazione nei gradi stabiliti dal Codice Civile.
La data e l'orario del matrimonio devono essere concordati per la prenotazione della cerimonia.
Documenti da presentare:
1) Documento di riconoscimento in corso di validità;
2) per i minorenni ultra sedicenni: autorizzazione del Tribunale Civile.
Per poter contrarre matrimonio sono necessarie le pubblicazioni. Si rimanda per le informazioni alla sezione pubblicazioni di matrimonio del sito.
In caso di coppia composta da almeno un cittadino residente in Italia, il matrimonio è obbligatoriamente preceduto dalle pubblicazioni di matrimonio.
Il matrimonio viene celebrato in orario d’ufficio da lunedì a sabato nella Sala Panizza di Corso Belvedere 114, oppure presso Il Sacro Monte di Ghiffa nei mesi che vanno da maggio a ottobre e da martedì a sabato in orario d'ufficio.
Matrimonio di stranieri entrambi non residenti in Italia
In questo caso, non essendovi pubblicazioni, la verifica dell’assenza di impedimenti compete al Comune di matrimonio. Gli sposi dovranno produrre il nulla-osta al matrimonio rilasciato dalla competente autorità estera o documento equivalente.
Il nulla-osta può essere sostituito:
- dal certificato di capacità matrimoniale di cui alla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 per i paesi aderenti: Austria, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Moldova, Paesi Bassi (Aruba, Curacao, Parte Caraibica), Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia;
- da un certificato di capacità matrimoniale con allegato modulo plurilingue redatto da un Paese dell'Unione europea ai sensi del Regolamento UE 2016/1191 .
Cosa si ottiene
Matrimonio civile
Tempi e scadenze
Il matrimonio deve essere celebrato dopo il 3° giorno ed entro 180 giorni dal termine delle pubblicazioni di matrimonio.
La data deve essere preventivamente concordata con l'Ufficiale dello Stato Civile
La data deve essere preventivamente concordata con l'Ufficiale dello Stato Civile
Costi
Il matrimonio dei residenti alla Sala Panizza (almeno un nubendo residente) è gratuito.
Per i non residenti è richiesto il pagamento di 155 euro.
Per il matrimonio dei residenti al Sacro Monte di Ghiffa (almeno un nubendo residente) è richiesto il pagamento di 300 euro.
Per i non residenti è richiesto il pagamento di 600 euro.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Demografici, elettorale e leva
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
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Ultimo aggiornamento pagina: 10/05/2024 09:44:02
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