Con il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 la normativa ha mandato definitivamente in pensione il Certificato di Agibilità (articolo 24 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), ora sostituito dalla Segnalazione Certificata di Agibilità, oggi descritta e regolamentata nel medesimo articolo 24 aggiornato.
La normativa ora prevede che l’agibilità dell’immobile non sia più certificata dal Comune a seguito della presentazione di tutta la documentazione necessaria, ma sia certificata dal Tecnico Abilitato previo recupero e accertamento di tutti i documenti attestanti le condizioni di sicurezza, salubrità e conformità rispetto la normativa vigente.