Lavori di costruzione in zona sismica
Denuncia Opere in Cemento Armato
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Servizio attivo
A chi è rivolto
Cittadini ed imprese.
Descrizione
Su tutto il territorio regionale ogni costruzione, riparazione e sopraelevazione di consistenza strutturale è sottoposta all’obbligo di denuncia prima dell’inizio dei lavori ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e ss.mm.ii., secondo specifiche procedure tecnico-amministrative.
Dal 1° febbraio 2022 il riferimento normativo regionale è rappresentato dalla DGR 26 novembre 2021, n. 10-4161 e dalla successiva DD 12 gennaio 2022, n. 29
La Regione Piemonte, proseguendo il percorso di riordino, snellimento e semplificazione dei procedimenti riguardanti le costruzioni in zona sismica, ha approvato, con la D.G.R. 26 novembre 2021, n. 10-4161, le nuove procedure di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico, allineate con la nuova classificazione sismica individuata con D.G.R. 30 dicembre 2019, n. 6-887.
Con la Determinazione dirigenziale 12 gennaio 2022, n. 29 sono state approvate le relative modalità attuative, con specifiche indicazioni riguardanti l’individuazione dell’ufficio tecnico regionale (UTR) e le aree territoriali di competenza, l'aggiornamento dei contenuti della modulistica regionale e la definizione delle modalità di dettaglio per lo svolgimento dei controlli da parte degli stessi UTR.
Le nuove disposizioni trovano applicazione dal 1° febbraio 2022.
L’Allegato A alla DGR n. 10-4161/2021 ha confermato che, su tutto il territorio regionale, ogni costruzione, riparazione e sopraelevazione di consistenza strutturale è sottoposta all’obbligo di denuncia prima dell’inizio dei lavori, ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. 380/2001.
Dal 1° febbraio 2022 il riferimento normativo regionale è rappresentato dalla DGR 26 novembre 2021, n. 10-4161 e dalla successiva DD 12 gennaio 2022, n. 29
La Regione Piemonte, proseguendo il percorso di riordino, snellimento e semplificazione dei procedimenti riguardanti le costruzioni in zona sismica, ha approvato, con la D.G.R. 26 novembre 2021, n. 10-4161, le nuove procedure di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico, allineate con la nuova classificazione sismica individuata con D.G.R. 30 dicembre 2019, n. 6-887.
Con la Determinazione dirigenziale 12 gennaio 2022, n. 29 sono state approvate le relative modalità attuative, con specifiche indicazioni riguardanti l’individuazione dell’ufficio tecnico regionale (UTR) e le aree territoriali di competenza, l'aggiornamento dei contenuti della modulistica regionale e la definizione delle modalità di dettaglio per lo svolgimento dei controlli da parte degli stessi UTR.
Le nuove disposizioni trovano applicazione dal 1° febbraio 2022.
L’Allegato A alla DGR n. 10-4161/2021 ha confermato che, su tutto il territorio regionale, ogni costruzione, riparazione e sopraelevazione di consistenza strutturale è sottoposta all’obbligo di denuncia prima dell’inizio dei lavori, ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. 380/2001.
Come previsto dalla determinazione dirigenziale 29/A1800A/2022 del 12 gennaio 2022, devono essere depositate presso l’Ufficio Tecnico Regionale (UTR), tramite il portale telematico ARCA EOS Piemonte, ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. 380/2001 e prima dell’inizio dei lavori, le denunce relative ad opere ed interventi di consistenza strutturale, indipendentemente dal sistema costruttivo adottato e dal materiale impiegato, la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità che interessino edificio opere infrastrutturali strategiche e rilevanti riportate nell’Elenco A1.
Come fare
La Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2019, n° 6-887 stabilisce che la classificazione
sismica del territorio regionale risulta articolata secondo tre zone denominate 3s, 3 e 4 a cui sono attribuiti i
territori dei Comuni; la deliberazione riporta in allegato l’elenco dettagliato dei Comuni e la loro appartenenza
alle diverse zone.
L’Allegato A alla DGR n° 10-4161/2021 ha confermato che, su tutto il territorio regionale, ogni costruzione,
riparazione e sopraelevazione di consistenza strutturale è sottoposta all’obbligo di denuncia prima
dell’inizio dei lavori, ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. 380/2001.
Tra le opere soggette a denuncia, la richiamata deliberazione regionale stabilisce, nell’ambito dei Comuni
della Regione Piemonte, che sono sottoposte rispettivamente a:
a) denuncia semplificata presso lo Sportello Unico dell’Edilizia comunale, prima dell’inizio dei lavori,
ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. 380/2001:
• le opere e gli interventi di consistenza strutturale che sono riconducibili alle opere ‘prive di rilevanza’
previste all’art. 94-bis, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2001, riportate nell’Elenco A2;
b) denuncia presso lo Sportello Unico dell’Edilizia comunale, prima dell’inizio dei lavori, ai sensi
dell’art. 93 del D.P.R. 380/2001:
• le opere e gli interventi di consistenza strutturale, indipendentemente dal sistema costruttivo adottato e
dal materiale impiegato, la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità esclusi gli edifici e le
opere infrastrutturali strategiche e rilevanti riportate nell’Elenco A1 (citato come “Allegato A1” al punto
5, lettera b), dell’Allegato A alla DGR n. 10-4161/2021).
c) denuncia presso l’Ufficio Tecnico Regionale, prima dell’inizio dei lavori, ai sensi dell’art. 93 del
D.P.R. 380/2001, ed eventuale controllo a campione secondo le modalità di cui alla DGR n. 10-4161
del 26/11/2021:
• le opere e gli interventi di consistenza strutturale, indipendentemente dal sistema costruttivo adottato e
dal materiale impiegato, la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità che interessino edifici
o opere infrastrutturali strategiche e rilevanti riportate nell’Elenco A1 (citato come “Allegato A1” al punto
5, lettera c), dell’Allegato A alla DGR n. 10-4161/2021).
sismica del territorio regionale risulta articolata secondo tre zone denominate 3s, 3 e 4 a cui sono attribuiti i
territori dei Comuni; la deliberazione riporta in allegato l’elenco dettagliato dei Comuni e la loro appartenenza
alle diverse zone.
L’Allegato A alla DGR n° 10-4161/2021 ha confermato che, su tutto il territorio regionale, ogni costruzione,
riparazione e sopraelevazione di consistenza strutturale è sottoposta all’obbligo di denuncia prima
dell’inizio dei lavori, ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. 380/2001.
Tra le opere soggette a denuncia, la richiamata deliberazione regionale stabilisce, nell’ambito dei Comuni
della Regione Piemonte, che sono sottoposte rispettivamente a:
a) denuncia semplificata presso lo Sportello Unico dell’Edilizia comunale, prima dell’inizio dei lavori,
ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. 380/2001:
• le opere e gli interventi di consistenza strutturale che sono riconducibili alle opere ‘prive di rilevanza’
previste all’art. 94-bis, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2001, riportate nell’Elenco A2;
b) denuncia presso lo Sportello Unico dell’Edilizia comunale, prima dell’inizio dei lavori, ai sensi
dell’art. 93 del D.P.R. 380/2001:
• le opere e gli interventi di consistenza strutturale, indipendentemente dal sistema costruttivo adottato e
dal materiale impiegato, la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità esclusi gli edifici e le
opere infrastrutturali strategiche e rilevanti riportate nell’Elenco A1 (citato come “Allegato A1” al punto
5, lettera b), dell’Allegato A alla DGR n. 10-4161/2021).
c) denuncia presso l’Ufficio Tecnico Regionale, prima dell’inizio dei lavori, ai sensi dell’art. 93 del
D.P.R. 380/2001, ed eventuale controllo a campione secondo le modalità di cui alla DGR n. 10-4161
del 26/11/2021:
• le opere e gli interventi di consistenza strutturale, indipendentemente dal sistema costruttivo adottato e
dal materiale impiegato, la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità che interessino edifici
o opere infrastrutturali strategiche e rilevanti riportate nell’Elenco A1 (citato come “Allegato A1” al punto
5, lettera c), dell’Allegato A alla DGR n. 10-4161/2021).
Cosa serve
Procedure di gestione e controllo dell’attività urbanistico-edilizia ai fini della prevenzione del rischio sismico.
Cosa si ottiene
Attestazione di avvenuto deposito.
La presentazione della denuncia avviene in modalità telematica secondo il d.lgs. 82/2005 e s.m.i, in regola
con l’imposta di bollo.
Come attestazione di avvenuto deposito della denuncia, come desunto dalle linee guida di cui al Decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 aprile 2020, è da ritenersi valida la certificazione
dell’avvenuto ricevimento della PEC di trasmissione o della ricevuta di invio telematico tramite piattaforma
informatica da parte della committenza.
La responsabilità della regolarità e della completezza della documentazione presentata rimane in capo al
soggetto che ha presentato la denuncia.
Per le opere soggette a denuncia presso l’ufficio tecnico regionale tramite il portale delle costruzioni in zona
sismica – ARCA EOS, il medesimo UTR rilascia, entro 10 giorni dal deposito, la comunicazione di avvenuta
accettazione della denuncia ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. 380/2001, informando anche il Comune presso il
quale si eseguono i lavori.
Limitatamente alle tipologie di seguito elencate, contenute nell’Elenco A1 - Edifici ed opere infrastrutturali
strategiche e rilevanti - della DGR n. 10-4161 del 26/11/2021, gli UTR, sempre entro 10 giorni dal deposito,
esplicano le verifiche di completezza formale della documentazione depositata e, nel caso si riscontrino
carenze, richiedono le opportune integrazioni.
La presentazione della denuncia avviene in modalità telematica secondo il d.lgs. 82/2005 e s.m.i, in regola
con l’imposta di bollo.
Come attestazione di avvenuto deposito della denuncia, come desunto dalle linee guida di cui al Decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 aprile 2020, è da ritenersi valida la certificazione
dell’avvenuto ricevimento della PEC di trasmissione o della ricevuta di invio telematico tramite piattaforma
informatica da parte della committenza.
La responsabilità della regolarità e della completezza della documentazione presentata rimane in capo al
soggetto che ha presentato la denuncia.
Per le opere soggette a denuncia presso l’ufficio tecnico regionale tramite il portale delle costruzioni in zona
sismica – ARCA EOS, il medesimo UTR rilascia, entro 10 giorni dal deposito, la comunicazione di avvenuta
accettazione della denuncia ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. 380/2001, informando anche il Comune presso il
quale si eseguono i lavori.
Limitatamente alle tipologie di seguito elencate, contenute nell’Elenco A1 - Edifici ed opere infrastrutturali
strategiche e rilevanti - della DGR n. 10-4161 del 26/11/2021, gli UTR, sempre entro 10 giorni dal deposito,
esplicano le verifiche di completezza formale della documentazione depositata e, nel caso si riscontrino
carenze, richiedono le opportune integrazioni.
Tempi e scadenze
Prima dell’inizio dei lavori ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e ss.mm.ii., secondo specifiche procedure tecnico-amministrative.
Costi
Le opere e gli interventi soggetti a denuncia presso gli uffici regionali, come pure gli adempimenti di competenza regionale in materia di vigilanza (abusi edilizi), sono soggetti al pagamento delle spese istruttorie secondo i casi individuati dalla Tabella allegata alla D.G.R. 26 novembre 2021, n. 10-4161 (Allegato C).
Cittadini e imprese private devono effettuare il pagamento, se dovuto, delle spese istruttorie in materia sismica ai sensi dell’art. 49 della l.r. 4 maggio 2012, n. 5, a favore della Regione Piemonte, attraverso il sistema PiemontePAY , secondo le previste Modalità operative per il versamento delle spese istruttorie in materia sismica.
Cittadini e imprese private devono effettuare il pagamento, se dovuto, delle spese istruttorie in materia sismica ai sensi dell’art. 49 della l.r. 4 maggio 2012, n. 5, a favore della Regione Piemonte, attraverso il sistema PiemontePAY , secondo le previste Modalità operative per il versamento delle spese istruttorie in materia sismica.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Urbanistica - Edilizia Privata
Ulteriori informazioni
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
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Ultimo aggiornamento pagina: 10/05/2024 09:30:20
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