Ai sensi dell'art. 30 comma 3 del D.L. 69/2013 convertito con L. 98/2013, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione lavori di cui all'art. 15 del D.P.R. 380/2001, dei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all'entrata in vigore del decreto (21 giugno 2013), purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli non siano in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. La disposizione si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine. Si ricorda l'obbligatorietà della presentazione della comunicazione prima della scadenza dei termini stessi, a firma dell'interessato, contenente tutti i dati relativi all'istanza della quale si chiede proroga e se relative all'ultimazione dei lavori anche conferma del direttore dei lavori ed impresa esecutrice con relative firme per accettazione. In assenza di detta comunicazione, i termini decadono e con essi il provvedimento autorizzativo.