Il rimborso deve essere esplicitamente richiesto presentando all’Ufficio una formale istanza firmata.
L’istanza può essere redatta compilando il modello appositamente predisposto dall’Ufficio (vedi modulistica sotto riportata) oppure inviando all’Ufficio una richiesta in carta semplice nella quale devono essere, obbligatoriamente, indicati i seguenti elementi:
- annualità per la/le quale/i viene richiesto il rimborso;
- generalità del contribuente richiedente (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, telefono ed eventuale indirizzo e-mail o PEC);
- ammontare dell’imposta correttamente dovuta;
- ammontare dell’imposta erroneamente versata (allegando, se possedute, le fotocopie delle ricevute dei versamenti eseguiti);
- ammontare della somma richiesta a rimborso;
- motivazioni poste alla base della richiesta di rimborso;
- indicazione dei dati per l’accredito bancario delle somme a rimborso (se dovute):
- occorre indicare le coordinate bancarie della banca, i dati dell’intestatario del conto e la sede della Banca
Ricordati di allegare copia del/dei versamenti oggetto del rimborso richiesto.
Al Comune vanno inviate anche le richieste di rimborso inerenti l’imposta eventualmente versata in eccesso e di competenza statale (fabbricati appartenenti al gruppo catastale D con esclusione dei D/10) per gli immobili siti sul territorio del Comune di Ghiffa.
L’Ufficio Tributi curerà l’istruttoria della pratica di rimborso comunicando allo Stato l’effettiva sussistenza del diritto al rimborso a favore del contribuente, spetterà allo Stato l’erogazione al contribuente delle somme ad esso dovute.
L’ufficio esamina l’istanza di rimborso e verifica gli adempimenti fiscali del contribuente per tutte le annualità d’imposta eventualmente non ancora verificate (quindi anche annualità cui l’istanza di rimborso non si riferisce).
Dal confronto tra le somme effettivamente dovute e le somme versate per ogni singola annualità, potrebbero emergere i seguenti risultati (a mero carattere esemplificativo):
- conferma delle somme richieste a rimborso: l’Ufficio dispone l’erogazione del rimborso incrementato dei relativi interessi;
- riduzione delle somme richieste a rimborso: è emerso che la somma richiesta a rimborso risulta non essere stata correttamente determinata oppure sono emersi non corretti adempimenti fiscali rispetto ad altri immobili (nella medesima annualità o in annualità differenti), l’Ufficio provvede a compensare debiti e crediti nella stessa annualità o in annualità differenti e dispone l’erogazione della differenza a rimborso incrementata dei relativi interessi.
- rigetto della istanza di rimborso ed emissione di avvisi di accertamento: sono emersi inadempimenti fiscali del contribuente (nella medesima annualità o in annualità differenti) che comportano non solo l’impossibilità di erogare il rimborso ma anche la necessità di recuperare ulteriore imposta dovuta e non versata non coperta dall’eventuale eccessivo versamento di cui è stato chiesto il rimborso, alla differenza d’imposta si applicano le sanzioni e gli interessi previsti dalle norme vigenti in materia fiscale.
Per ognuno degli esiti sopra descritti gli atti emessi dall’Ufficio vengono notificati al contribuente che ha presentato l’istanza di rimborso, corredati delle motivazioni poste a sostegno dei provvedimenti stessi.